Carta dei Servizi a.s. 2009-2010
POF 2009-2010
Regolamento d' Istituto
Norme Guida Esami
Regolamento laboratori del settore Alberghiero
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Regolamento d' Istituto


Indice

Premessa

Art.1) Gli organi collegiali nella scuola
Art.2) Elezione degli organi collegiali nella scuola
Art.3) Programmazione dei lavori degli organi collegiali
Art.4) Convocazioni degli organi collegiali
Art.5) Il Consiglio di classe
Art.6) Il Collegio dei docenti
Art.7) Il Consiglio di Istituto
Art.8) La Giunta esecutiva
Art.9) Il Comitato per la valutazione degli insegnanti
Art.10) Organo di garanzia
Art.11) Associazione allievi ed ex allievi
Art.12) Agibilità della scuola
Art.13) Pubblicità degli atti
Art.14) Obbligatorietà della presenza
Art.15) Coordinamenti per materia
Art.16) Le commissioni di lavoro
Art.17) Libertà di riunione e di espressione
Art.18) Affissione e distribuzione di materiale di propaganda
Art.19) Rappresentanza sindacale
Art.20) Diritto d'assemblea
Art.21) Assemblee studentesche in orario di lezione
Art.22) Modalità di svolgimento delle assemblee studentesche
Art.23) Sospensione delle lezioni durante le assemblee studentesche
Art.24) L'orario scolastico
Art.25) Obbligo della divisa
Art.26) Ammissione in classe
Art.27) Rispetto dell'orario
Art.28) Temporanea uscita dalla classe
Art.29) Libretto personale
Art.30) Assenze
Art.31) Giustificazione delle assenze
Art.32) Assenze per malattia
Art.33) Astensioni collettive
Art.34) Alto numero di assenze in classe
Art.35) Allontanamento dalla sede
Art.36) Ritardi
Art.37) Entrate posticipate e uscite anticipate
Art.38) Permessi continuativi
Art.39) Sanzioni disciplinari degli alunni, organo di garanzia e patto di corresponsabilità
Art.40) Coordinatore di classe
Art.41) Segnalazioni alle famiglie
Art.42) Ricevimento dei genitori
Art.43) Docenti a disposizione
Art.44) Registro di classe
Art.45) Registro personale del docente
Art.46) Sorveglianza degli alunni
Art.47) Temporaneo abbandono della classe
Art.48) Sciopero del personale docente
Art.49) Richieste di congedo
Art.50) Biblioteca
Art.51) Responsabile della biblioteca
Art.52) Funzionamento del servizio di biblioteca
Art.53) Acquisto libri
Art.54) Laboratori e aule speciali
Art.55) Palestre
Art.56) Uso del materiale sportivo
Art.57) Uso dei locali e dei laboratori
Art.58) Beni incustoditi
Art.59) Divieto di fumo
Art.60) Viaggi di istruzione
Art.61) Tirocini
Art.62) Partecipazione a manifestazioni esterne
Art.63) Collaborazioni con il mondo extrascolastico
Art.64) Proposte di modifica del regolamento

Articoli

PREMESSA

La comunità scolastica deve aprirsi ad un rapporto di scambio con la realtà della società civile che la comprende al fine di realizzare un proficuo legame tra la formazione culturale e professionale ed il generale processo di crescita e di maturazione dei giovani. La scuola è il luogo ove avviene la formazione e l’educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Essa è inoltre una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell’ordinamento italiano. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante – studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza ed alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obbiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze ed all’inserimento nella vita attiva.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. La difesa e lo sviluppo della democrazia nella scuola sono uno dei presupposti necessari per la sua trasformazione e riqualificazione verso obbiettivi più rispondenti alle attuali esigenze del Paese.

Art.1) Gli organi collegiali nella scuola
Gli organi collegiali nella scuola sono il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto.
La composizione, la durata e le competenze di tali organismi sono disciplinate dal DPR 416/74.

Art.2) Elezione degli organi collegiali di durata annuale
Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo possibilmente nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico.
Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art.3) Programmazione dei lavori degli organi collegiali
Ciascun organo collegiale programma le proprie attività in rapporto alle proprie competenze allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse.
Ciascun organo opera in forma coordinata con gli altri organi che esercitano, anche se con rilevanza diversa, competenze parallele.

Art.4) Convocazione degli organi collegiali
Salvo casi eccezionali di gravità ed urgenza, la convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso, non inferiore a 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione deve essere effettuata mediante circolare e, nel caso del Consiglio di Istituto, mediante lettera diretta ai singoli membri.
La circolare e la lettera di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale.
Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art.5) Il Consiglio di classe
Il Consiglio di classe può essere formato dai soli docenti oppure comprendere, oltre ai docenti, i rappresentanti degli studenti e dei genitori.
Il Consiglio di classe formato dai soli docenti è convocato dal Preside in via ordinaria per le operazioni di scrutinio. La convocazione straordinaria può essere richiesta al Preside con motivazione scritta anche da parte di un singolo docente.
Il Consiglio di classe con la presenza dei docenti, degli studenti e dei genitori, può essere convocato, oltre che dal Preside, anche dal docente coordinatore di classe su richiesta di docenti della classe o dei rappresentanti dei genitori o dei rappresentanti degli studenti. Si riunisce ogni qualvolta lo si ritenga opportuno e, di regola, almeno tre volte l'anno; può formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativo – didattica e ad iniziative di sperimentazione.

Art.6) Il Collegio dei docenti
Il Collegio dei docenti è l’organo deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola, tenuto conto degli orientamenti espressi dal Consiglio di Istituto.
Le riunioni vengono convocate dal Preside e si tengono secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
La convocazione è obbligatoria laddove venga richiesta da un terzo dei componenti del Collegio o del Consiglio di Istituto.

Art.7) Il Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è l’organo fondamentale di governo della scuola e svolge la sua attività attenendosi al proprio regolamento.
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente dello stesso; il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva o su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni due mesi, salvo il periodo estivo.

Art.8) La Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva è l’organo esecutivo e svolge la sua attività conforme al DPR 416/74 e successive integrazioni.

Art.9) Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Preside:
a)in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma dell’art. 66 DPR 617/74;
b)alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova;
c)ogni qualvolta se ne presenti la necessità

Art.10) L’Organo interno di Garanzia (DPR 249/98)
È composto da un docente, un genitore e due studenti e da un rappresentante delle altre componenti scolastiche. I rappresentanti vengono eletti dal Consiglio di Istituto con voto di maggioranza assoluta, mentre il Presidente del Comitato è designato dai componenti eletti. Al Comitato possono partecipare con/senza diritto di voto il Presidente del CdI ed il Preside.

Art.11) Associazione allievi ed ex allievi
Al fine di favorire la più ampia ed articolata partecipazione alla vita dell’Istituto è
garantito il diritto di associazione all’interno dell’Istituto ed è incentivata la nascita e la vita dell’Associazione allievi ed ex – allievi Paolo Sarpi e Andrea Barbarigo.

Art.12) Agibilità della scuola
1. Compatibilmente con le attività dell’Istituto e nell’osservanza delle regole di un buon uso dei locali, l’uso degli stessi non solo è consentito, ma favorito per ogni iniziativa promossa sia da un singolo, sia da un gruppo delle componenti scolastiche purché vi sia l’assunzione di responsabilità da parte di un maggiorenne. I locali della scuola adibiti ad uso specialistico sono disciplinati da appositi regolamenti improntati al medesimo criterio di favorire il più ampio utilizzo degli strumenti a disposizione.
2. Appositi spazi sono predisposti per la comunicazione di ogni opinione, idea, iniziativa purché sia evidente la firma del proponente che ha la responsabilità di osservare le leggi vigenti in proposito.
3. Ai componenti del Consiglio di Istituto è consentito l’uso gratuito delle attrezzature per l’accesso alla documentazione e la riproduzione della stessa purché questa rivesta carattere generale e sia inerente all’attività di rappresentanza.

Art.13) Pubblicità degli atti
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire mediante affissione in apposito albo di Istituto della copia integrale, sottoscritta ed autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

Art.14) Obbligatorietà della presenza
I docenti sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte di diritto, espletando inoltre le altre attività connesse con la funzione docente.

Art.15) Coordinamento per materia
All’inizio dell’anno scolastico i coordinamenti per materia, convocati dal Preside, eleggeranno ciascuno il proprio coordinatore, il quale sarà responsabile della tenuta del registro dei verbali in cui dovranno figurare i docenti presenti e assenti e gli argomenti trattati.
I successivi coordinamenti saranno convocati dal Preside o dal coordinatore sentita la Presidenza.

Art.16) Le commissioni di lavoro
Il Collegio dei docenti dovrà procedere all’inizio di ciascun anno scolastico alla costituzione, per la quota di spettanza, delle commissioni previste dal Regolamento.
Il Collegio ha altresì facoltà di costituire ulteriori commissioni per l’analisi e/o la gestione di singoli settori o di specifiche problematiche individuate dallo stesso.
Le commissioni rimangono insediate per l’intero anno scolastico.

Art.17) Libertà di riunione e di espressione
Tutte le componenti scolastiche godono di libertà di riunione e di espressione secondo quanto sancito dalla Costituzione, fatta esclusione per l’organizzazione e la propaganda fascista (XII disposizione transitoria della Costituzione).
È inoltre vietata all’interno dell’Istituto qualsiasi forma di propaganda e di incitamento alla discriminazione razziale in conformità a quanto previsto dalla legge 23 giugno 1993, n. 205.

Art.18) Affissione e distribuzione di materiale di propaganda
Previa autorizzazione del Preside sono permesse all’interno dell’Istituto l’affissione di manifesti e la distribuzione di volantini o altro materiale divulgativo.
Non si può procedere alla distribuzione di questi materiali nelle classi durante le ore di lezione.
L’affissione murale deve essere contenuta entro appositi spazi concessi agli studenti, ai genitori, al personale della scuola.

Art.19) Rappresentanza sindacale
Le organizzazioni sindacali del personale della scuola hanno il diritto di essere liberamente rappresentate all’interno dell’Istituto e possono fruire gratuitamente di appositi spazi.
Le riunioni sindacali sono regolate dall’art. 60 del DPR 417/74 e dall’art. 22 del DPR 420/74.

Art.20) Diritto d’assemblea
Il diritto d’assemblea è disciplinato dal DPR 416/74.
Ciascuna componente ha il diritto di riunione al di fuori dell’orario di lezione dandone comunicazione scritta al Preside almeno 5 giorni prima della data prescelta sotto la responsabilità di uno o più promotori.
Il Preside, tenuto conto della disponibilità dei locali, può concordare con i richiedenti una variazione di data e/o orario per evitare concomitanze con altre riunioni richieste in precedenza.

Art.21) Assemblee studentesche in orario di lezione
Gli studenti dispongono di un'assemblea di Istituto e di un'assemblea di classe al mese. L’assemblea di Istituto non può eccedere le ore di lezione di una giornata ed è convocata su richiesta del Comitato studentesco oppure del 10% almeno degli studenti.
L’assemblea di classe non può eccedere la durata di due ore e non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana.
Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Art.22) Modalità di svolgimento delle assemblee studentesche
La domanda di convocazione dell’assemblea studentesca deve essere fatta al Preside con l’indicazione dell’ordine del giorno. Deve essere presentata, salvo eccezionali casi di urgenza. Almeno tre giorni prima della data indicata per la riunione.
A richiesta degli studenti le ore destinate all’assemblea possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo.
Alle assemblee di Istituto svolte in orario di lezione può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici, scientifici di cui devono essere indicate generalità e qualifica all’interno della richiesta di convocazione. La presenza di questi esperti deve essere comunque autorizzata dal Consiglio di Istituto.

Art.23) Sospensione delle lezioni durante le assemblee studentesche
Durante le assemblee studentesche regolarmente autorizzate le lezioni sono sospese. Gli alunni hanno l’obbligo di partecipare all’assemblea e non possono lasciare i locali della scuola.
Gli insegnanti sono invitati a partecipare in quanto il momento didattico si trasferisce all’assemblea.

Art.24) L’orario scolastico
L’orario scolastico giornaliero è così articolato:
Barbarigo Sarpi
1ª ora 8.10 – 9.00 1ª ora 8.05 – 8.55
2ª ora 9.00 – 9.50 2ª ora 8.55 – 9.45
3ª ora 9.50 – 10.40 3ª ora 9.45 – 10.35

intervallo 10.40 – 10.55 intervallo 10.35 – 10.50

4ª ora 10.55 – 11.45 4ª ora 10.50 – 11.40
5ª ora 11.45 – 12.35 5ª ora 11.40 –12.30
6ª ora 12.35 – 13.25 6ª ora 12.30 – 13.20

7ª ora 14.00 – 14.50 7ª ora 13.50 – 14.40
8ª ora 14.50 – 15.40 8ª ora 14.40 – 15.30
N.B. Gli alunni del Barbarigo debbono entrare alle ore 08.05,
gli alunni del Sarpi debbono entrare in aula alle ore 08.00

Art.25) Obbligo della divisa
Gli allievi sono tenuti ad indossare la divisa durante le ore di esercitazione pratica di laboratorio di cucina, sala – bar e segreteria d’albergo, nonché ogni qualvolta lo richiedano le circostanze.
Gli insegnanti di pratica sorveglieranno a che l’abbigliamento, portamento e aspetto esteriore degli allievi siano consoni alla professione cui vengono preparati.

Art.26) Ammissione in classe
Gli alunni sono ammessi in classe a partire dalle ore 8.00.
Gli insegnanti della prima ora devono raggiungere le rispettive sedi entro le ore 8.05, essere in classe al primo suono della campanella e procedere tempestivamente all’appello degli alunni presenti.

Art.27) Rispetto dell’orario
L’orario riveste carattere vincolante per tutte le componenti della scuola.
Il docente risponderà a norma di legge per eventuali uscite anticipate non autorizzate o per abbandono della classe.
Durante l’intervallo è fatto assoluto divieto agli allievi di uscire dall’Istituto.

Art.28) Temporanea uscita dalla classe
Durante lo svolgimento delle lezioni gli insegnanti possono autorizzare la temporanea uscita dalla classe di un solo allievo alla volta.

Art.29) Libretto personale
Gli allievi sono muniti di un libretto personale, rilasciato dalla scuola, per la registrazione delle assenze e per le comunicazioni alle famiglie.

Art.30) Assenze
Le assenze devono essere giustificate con motivazioni valide e specifiche fatte per iscritto e firmate dalla persona espressamente autorizzata a ciò (genitore, chi ne fa le veci o lo stesso allievo se maggiorenne).
La persona autorizzata a firmare deve, all’atto del ritiro del libretto, depositare la firma.

Art.31) Giustificazione delle assenze
Il docente della prima ora di lezione giornaliera, dopo aver proceduto all’appello degli alunni presenti, registra la giustificazione dell’assenza.
Se a giudizio del docente l’assenza non fosse sufficientemente motivata, la invia direttamente al Preside o al responsabile di sede.
I ritardi e le assenze, se ingiustificati, costituiscono fatti disciplinari che influiscono sulla condotta e che vengono messi agli atti nel fascicolo personale dell’alunno.
Per tale motivo devono essere tempestivamente segnalati al coordinatore di classe.

Art.32) Assenze per malattia
Quando l’assenza è dovuta a malattia e supera i 5 giorni consecutivi (comprese le eventuali festività), la giustificazione deve essere obbligatoriamente accompagnata da un certificato medico attestante che l’alunno sta bene e può rientrare a scuola.

Art.33) Astensioni collettive
Le astensioni collettive degli allievi non possono essere giustificate.
Tali assenze dovranno essere considerate in sede di valutazione della condotta e potranno essere adottati provvedimenti disciplinari.
Tuttavia potrà essere tenuto conto delle motivazioni scritte presentate al Preside da parte del Comitato studentesco o dall’Assemblea degli allievi dell’Istituto.
L’alunno è in ogni caso tenuto, al rientro dall’astensione, ad esibire una dichiarazione di presa d’atto firmata dal genitore o da chi ne fa le veci.

Art.34) Alto numero di assenze in classe
Qualora, a causa di un alto numero di assenti o di astenuti dalle lezioni, non sia presente un numero di alunni sufficiente a garantire un adeguato svolgimento della normale attività didattica, l’insegnante non dovrà procedere nell’ulteriore svolgimento del programma.

Art.35) Allontanamento dalla sede
Gli alunni non possono allontanarsi per alcun motivo dall’Istituto durante le ore di lezione salvo la preventiva autorizzazione del Preside o del Responsabile di sede.

Art.36) Ritardi
Nella prima ora di lezione il ritardo, in via eccezionale, rispetto all’orario di entrata (fino a 15 minuti) è giustificato dal docente che, a sua discrezione, ammetterà l’alunno in classe annoterà poi i minuti di ritardo nel registro di classe. Gli allievi in ritardo oltre i 15 minuti sono pregati di ENTRARE in Istituto alla fine della prima ora per non arrecare disturbo al normale svolgimento della lezione.

Art.37) Entrate posticipate e uscite anticipate
I permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata richiesta dagli alunni o da chi li rappresenta, sulla base di documentate e specifiche necessità, possono essere rilasciati solo dal Preside, dal responsabile di sede o da altro docente espressamente incaricato.
In ogni caso l’entrata in ritardo non può essere ammessa oltre le ore 9.50, mentre l’uscita anticipata non può essere concessa prima delle ore 12.35.

Art.38) Permessi continuativi
Gli alunni provenienti da sedi disagiate e/o con particolari problemi di trasporto possono usufruire di permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata sulla base di richiesta debitamente documentata..
La richiesta deve essere presentata, salvo giustificate eccezioni, all’atto dell’iscrizione. I permessi devono essere annotati sul registro di classe con l’indicazione della loro durata.

art.39) Sanzioni disciplinari degli alunni, organo di garanzia e patto di corresponsabilità
A) SANZIONI DISCIPLINARI
Premessa : in attuazione del D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 35 si deve tener presente che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa; che la responsabilità è personale; che nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni; che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto; che in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell’altrui personalità; che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno; che allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Doveri
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni di studio. Saranno applicate sanzioni agli studenti che vengono meno ai doveri scolastici; che offendono con il loro comportamento, sia interno sia esterno alla scuola, la disciplina, la morale, il decoro; che non portano rispetto nei confronti del personale o dei loro compagni; che non osservano le disposizioni organizzative e di sicurezza; che non utilizzano correttamente strutture e macchinari arrecando danni al patrimonio della scuola; che commettono << reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana >>; che provocano situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone.

Tipi di sanzione
1)SANZIONE A)
Ammonizione privata o in classe con annotazione sul registro di classe; è adottata dal Preside, o professore, o consiglio di classe.
Di norma è una sanzione relativa ad un tipo di comportamento scorretto non grave, né reiterato, e che non ha valenza di “reato”.

2)SANZIONE B)
Tale sanzione comporta l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni; è adottata esclusivamente dal Consiglio di classe, nella sua composizione allargata; è comminata solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari di cui alla sanzione precedente.
Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e i genitori per preparare il rientro a scuola.

3)SANZIONE C)
Tale sanzione comporta l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni; è adottata dal Consiglio di Istituto solo se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) oppure deve esserci una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) e nello stesso tempo il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni.

4)SANZIONE D)
Tale sanzione comporta l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico; è adottata dal Consiglio di Istituto, se ricorrono situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza e connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; inoltre deve essere evidente l’impossibilità di interventi per un reinserimento responsabile.
Con riferimento alle sanzioni C) e D), si deve evitare che tali sanzioni determinino, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico; inoltre è sempre doveroso un rapporto scuola-famiglia.

5)SANZIONE E)
Tale sanzione comporta l’allontanamento dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato; è adottata dal Consiglio di Istituto nei casi piu’ gravi di quelli indicati al punto D).
Nota:
E’ opportuno adottare una sanzione disciplinare che rafforzi la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato, pulizia locali della scuola, piccola manutenzione…).

B) ORGANO DI GARANZIA
Contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di 10 giorni.
Tale organo, presieduto dal Preside, è composto da 1 docente designato dal C.I., da un rappresentante eletto dai genitori e da un rappresentante eletto dagli studenti.
Per la validità della deliberazione non è mai necessaria la presenza di tutti i membri.
L’astensione non influisce sul conteggio dei voti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
L’organo di garanzia rimane in carica 3 anni. E’ prevista la surroga per i membri non piu’ presenti o dimissionari.
E’ stato istituito un ulteriore organo di garanzia regionale che decide, entro 30 giorni, in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti.

C) PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Obbiettivo: impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione e comunque nelle prime settimane dell’inizio dell’anno scolastico, a condividere con la scuola, i nuclei fondanti della funzione educativa. E’ l’occasione anche di far conoscere la parte disciplinare del Regolamento d’Istituto e di precisare i ruoli e le responsabilità di nomina componente scolastica: Preside, personale della scuola, genitori, studenti. In particolare Preside e personale della scuola sono tenuti ad osservare i doveri attinenti alla deontologia professionale enucleati dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e delle studentesse. Si ribadisce inoltre la “responsabilità civile” che può insorgere a carico dei genitori, specie in presenza di gravi episodi di violenza, bullismo o vandalismo etc. causati dai figli.
Procedure di sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità.

1)Fin dalla prima settimana di lezione, la scuola invierà un’informativa completa sul piano annuale delle attività scolastiche (tutte le informazioni relative al rapporto scuola-famiglia, i calendari delle riunioni dei professori con i genitori, un estratto del regolamento scolastico relativo anche alle sanzioni disciplinari, le norme sulla privacy etc.)
2)Nelle prime due settimane è prevista e deliberata dal Collegio dei docenti una “attività di accoglienza” per studenti delle prime classi.
3)Nel primo consiglio di classe con i genitori si stipulerà un vero e proprio “patto formativo” in cui rientrerà il “patto educativo di corresponsabilità”.

Art.40) Coordinatore di classe
Per ogni classe esiste un insegnante coordinatore nominato dal Preside.
Il coordinatore di classe segue tutto l’andamento didattico e disciplinare della classe, con funzioni anche di tutor per i singoli allievi, riferendo al Preside e al Consiglio di classe di cui provvede eventualmente a chiedere la convocazione.
In particolare il coordinatore di classe:

1) controlla la regolarità delle giustificazioni delle assenze degli alunni ed il numero o la frequenza delle stesse, chiedendo l’intervento del Preside qualora ciò fosse ritenuto necessario od opportuno;
2) controlla che le entrate in ritardo e le uscite anticipate siano state debitamente autorizzate dal Preside o dal responsabile di sede.

Art.41) Segnalazioni alle famiglie
Il coordinatore di classe può procedere ad avvisare le famiglie, comprese quelle degli alunni maggiorenni, in merito al profitto, alla frequenza e alla socializzazione dei singoli alunno qualora tali fattori fossero anomali o insufficienti.
La segnalazione alle famiglie può essere fatta direttamente anche dai singoli docenti quando riguardi la loro specifica materia.
La segnalazione va effettuata per iscritto e in duplice copia utilizzando l’apposito stampato reperibile presso l’Ufficio alunni nella sede centrale.

Art.42) Ricevimento dei genitori
Entrato in vigore l’orario definitivo, ciascun docente è tenuto in modo sollecito a far registrare sui libretti personali degli allievi la comunicazione relativa all’ora dedicata al ricevimento dei genitori.
Sarà altresì cura del docente comunicare tempestivamente alla classe qualsiasi successiva variazione e/o sospensione dell’ora di ricevimento.
Il docente è tenuto tassativamente ad essere presente nei locali della sede di ricevimento per l’intera durata dell’ora di ricevimento.

Art.43) Docenti a disposizione
Gli insegnanti a disposizione sono tenuti al pieno rispetto dell’orario di servizio, rendendosi reperibili per l’intera durata dell’ora a disposizione.
I docenti le cui classi, per qualsiasi motivo ( es. tirocinio, viaggi d’istruzione, attività integrative, ecc.), non siano presenti in aula, devono restare a disposizione della scuola secondo il normale orario di servizio.
In tali casi possono essere concordati e autorizzati dal Preside specifici piani di lavoro.
Eventuali cessioni o scambi di ore tra docenti sono possibili solo in base ad una preventiva autorizzazione del Preside.

Art.44) Registro di classe
Ciascun docente è tenuto a compilare con precisione, chiarezza, completezza e puntualità il giornale di classe apponendovi la firma relativa a ciascuna ora di lezione effettuata, specificando l’argomento della lezione, segnalando preventivamente i compiti in classe, annotando eventuali comunicazioni o disposizioni di servizio.
Nel giornale di classe vanno inoltre registrati tutti quei fatti che incidono sul normale andamento scolastico quali, ad esempio, le uscite per visite guidate, l’inizio e la durata delle vacanze, astensioni collettive, scioperi del personale, note disciplinari.

Art.45) Registro personale del docente
Nel registro personale del docente vanno progressivamente annotate tutte le ore di lezione, trascrivendo i voti assegnati nel profitto (scritto, pratico, compiti in classe, esercitazioni per casa, esercitazioni in classe), le assenze degli alunni, gli argomenti svolti in ciascuna lezione, gli esercizi assegnati e corretti.
Devono essere altresì annotati sul registro personale tutti gli ulteriori elementi di giudizio relativi a ciascun allievo.
La trascrizione deve essere fatta a penna, senza segni crittografici, abrasioni o cancellature tali da non permettere la lettura di quanto è stato cancellato.

Art.46) Sorveglianza degli alunni
Durante la ricreazione il docente della terza ora è responsabile della sorveglianza della classe e del corridoio nel quale la stessa si affaccia.
Sono esonerati da tale incombenza i docenti che devono trasferirsi di sede per motivo di orario.

Art.47) Temporaneo abbandono della classe
Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, il docente debba abbandonare temporaneamente la classe, deve preventivamente affidarne la sorveglianza ad altro docente o ad un bidello del piano.

Art.48) Sciopero del personale docente
I docenti che non aderiscono allo sciopero sono tenuti a prestare servizio per l’orario di lezione relativo a quella giornata, impartendo le lezioni agli alunni presenti.
Ai docenti in servizio, in caso di necessità, può essere assegnata la vigilanza anche di alunni di altre classi.

Art.49) Richieste di congedo
Le richieste di congedo da parte del personale della scuola devono essere presentate all’Ufficio del personale con tempestività e per iscritto.
La concessione del congedo da parte del Preside è subordinata alla certificazione dei motivi della richiesta stessa (certificato medico o altra documentazione se il congedo non riguarda motivi di salute).
L’obbligo della certificazione sussiste anche per congedi riguardanti un solo giorno di assenza.
I congedi straordinari e le aspettative per motivi di famiglia devono essere preventivamente autorizzate dal Preside.

Art.50) Biblioteca
La Biblioteca di Istituto è unica con possibilità di dislocazione di libri e pubblicazioni presso le altre sedi secondo le disposizioni del registro di Biblioteca.
La Biblioteca è a disposizione degli studenti, del personale docente e non docente e dei genitori.

Art.51) Responsabile della Biblioteca
La Biblioteca di Istituto è diretta da un docente nominato dal Preside su proposta del Collegio dei docenti.
Il responsabile di Biblioteca si avvale della collaborazione di un'apposita Commissione di Biblioteca che può essere formata da altri docenti, da personale non docente, da studenti e da genitori.

Art.52) Funzionamento del servizio di biblioteca
Le modalità di consultazione e prestito, l’orario di apertura della Biblioteca, nonché la composizione e i compiti della Commissione di Biblioteca sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Istituto.
Le persone che ricevono in prestito i libri della Biblioteca sono responsabili della loro diligente conservazione.
Chiunque smarrisca o deteriori opere ricevute in prestito è tenuto a risarcire il danno arrecato.

Art.53) Acquisto libri
Le proposte di acquisto di libri sono di competenza della Commissione di Biblioteca e vengono deliberate dal Consiglio di Istituto.

Art.54) Laboratori e aule speciali
Ogni laboratorio ed ogni aula speciale sono affidate ad un assistente tecnico (per quanto concerne l’efficienza del laboratorio, quale responsabile della conduzione tecnica) e ad un docente (quale subconsegnatario dei materiali in esso esistenti). L’affidatario è responsabile del materiale e può avvalersi, per rendere più efficace l’uso del laboratorio o dell’aula speciale, della collaborazione delle altre componenti scolastiche.
La responsabilità didattica è di competenza di un docente.

Art.55) Palestre
Le palestre sono a disposizione degli insegnanti di educazione fisica per svolgere le normali lezioni di educazione psicomotoria ed attività sportive.
I docenti di materia danno vita al Coordinamento di Educazione Fisica; su proposta del Coordinamento il Preside nomina il Coordinatore.
Il Coordinamento di Educazione Fisica è responsabile, con i Consigli di classe interessati, della programmazione delle attività sportive; è inoltre competente per la formulazione di proposte di acquisto di materiale didattico al Consiglio di Istituto.

Art.56) Uso del materiale sportivo
Gli insegnanti e gli allievi che hanno in uso il materiale, gli attrezzi e gli indumenti sportivi rispondono della loro integrità e della loro restituzione.
Il Coordinatore di Educazione Fisica è il responsabile delle attrezzature e del materiale sportivo dell’Istituto. Alla fine dell’anno scolastico presenta una relazione al Preside e al Consiglio di Istituto.

Art.57) Uso dei locali e dei laboratori
Gli studenti nell'utilizzo delle aule, dei laboratori e delle suppellettili sono invitati a tenere un comportamento corretto e adeguato.
Eventuali danni provocati da uso improprio dei locali o degli strumenti, da negligenza o da dolo dovranno essere risarciti da chi li ha causati.

Art.58) Beni incustoditi
L’Istituto non è responsabile di beni, preziosi od altri oggetti di valore lasciati incustoditi o dimenticati all’interno dei suoi locali.

Art.59) Divieto di fumo
È fatto assoluto divieto di fumare all’interno dei locali dell’Istituto.

Art.60) Viaggi di Istruzione
I viaggi di istruzione sono momenti qualificanti della programmazione didattica predisposta da ciascun Consiglio di classe all’inizio dell’anno scolastico.
Qualora lo studente non fosse in grado di partecipare al viaggio di istruzione, deve darne giustificazione preventiva al Coordinatore di classe.
Durante il periodo di effettuazione della gita ha comunque l’obbligo della frequenza con aggregazione a classe parallela.

Art.61) Tirocini
Il tirocinio è fondamentale momento didattico e formativo basato sull’alternanza tra scuola e lavoro.
Il tirocinio, salva diversa decisione del Consiglio di classe, è obbligatorio.
Qualora dovessero sussistere gravi motivi tali da impedire la partecipazione degli allievi al tirocinio, ne deve essere data preventiva comunicazione al Preside cui viene demandata la decisione finale.
Gli allievi che non svolgono tirocinio devono essere aggregati, per la durata dello stesso, a classe parallela.

Art.62) Partecipazione a manifestazioni esterne
L’Istituto può partecipare a manifestazioni esterne richiedenti la presenza di intere classi, di parti di classi o di singoli alunni.
La partecipazione ha lo scopo di far fare esperienze qualificanti agli allievi in esercitazioni pratiche di difficile realizzazione all’interno della scuola.
È compito del Consiglio di Istituto deliberare circa questa presenza, sentito il parere del o dei Consigli di classe interessati.

Art.63) Collaborazione con il mondo extra – scolastico
La scuola, intesa come centro di iniziative sociali, è aperta al rapporto culturale con associazioni e rappresentanze che agiscono all’esterno (nel quartiere, in altre scuole, nell’università, nelle associazioni sportive o sindacali, nei centri di cultura, nel mondo del lavoro).
Tali organizzazioni, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, possono accedere alla scuola e collaborare per iniziative promosse o gestite dalle componenti scolastiche.

Art.64) Proposte di modifica del regolamento
Il Consiglio di Istituto ha l’obbligo di porre all’ordine del giorno della prima seduta utile le proposte di modifica al presente regolamento se presentate da almeno un terzo di ogni singola componente scolastica.
Tutte le altre proposte diversamente presentate dovranno comunque essere messe in discussione da Consiglio entro la fine dell’anno scolastico.